Questo lo ha scritto Sergio Briguglio, esperto di leggi immigrazione. Riguarda la richiesta di estensione del permesso di soggiorno per motivo familiare dopo i 18 anni. Punto che anche la rete G2 ha sostenuto quando ha incontrato i ministri di Interno e Solidarietà Sociale:
Cari Ministri,
si sta discutendo, da un po' di tempo, sulla possibilita' di garantire stabilita' di soggiorno ai figli di cittadini stranieri che compiano la maggiore eta' senza essere in possesso degli specifici requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per studio o per lavoro. Della cosa - per inciso - si e' occupato ieri anche il Sole 24 ore.
Fermo restando che il punto e' ben affrontato dal ddl Amato-Ferrero, ritengo che sia legittima una lettura delle disposizioni vigenti tale da consentire una soluzione puramente amministrativa del problema. Espongo qui sotto alcuni argomenti a sostegno di questa tesi.
Le disposizioni rilevanti sono quelle contenute in art. 30, co. 3 e 5, e in art. 31, co. 2 D. Lgs. 286/1998:
Art. 30
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
Art. 31
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
Si possono leggere queste disposizioni nel modo seguente:
- al figlio minore infra-diciottenne e' rilasciato un permesso valido fino ai 18 anni (art. 31, co. 2);
- al compimento dei 18 anni, il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio (art. 30, co. 5), ovvero, in alternativa, puo' essere rinnovato, anche piu' volte, con durata vincolata a quella del permesso del familiare (art. 30, co. 3).
A questo argomento si puo' aggiungere il seguente: l'art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, coma modificato dal D. Lgs. 5/2007, recita:
Art. 5
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
L'applicazione del secondo periodo (quello introdotto dal D. Lgs. 5/2007) al caso del figlio che compia la maggiore eta' puo' consistere proprio nella decisione di astenersi dal rigettare la richiesta di rinnovo del permesso (accogliendola, quindi), a dispetto del fatto che non sussistano piu' i requisiti per l'ingresso e il soggiorno per motivi familiari (il figlio non essendo piu' minorenne).
E' evidente infatti che, se al compimento della maggiore eta' il figlio vive ancora a carico dei genitori, l'effettivita' dei vincoli familiari non puo' essere messa in discussione, e che tali legami sono per definizione prevalenti su quelli - familiari e sociali - con il paese d'origine.
Mi sembra quindi che, sia alla luce della lettura delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 D. Lgs. 286/1998, sia alla luce di questo ulteriore argomento, una circolare o una direttiva che dispongano il rinnovo del permesso per motivi familiari a vantaggio di ultra-diciottenni a carico dei genitori (o a carico di coloro che, durante la minore eta', ne erano affidatari) non contrastino con la normativa vigente.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
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