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MessaggioInviato: 05 gen 2011, 11:51 
G2 con doppia cittadinanza
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Sentenza del Tribunale amministrativo Regionale del Lazio:Diniego cittadinanza italiana, comunicazione obbligatoria preavviso rigetto istanza

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 37926 del 21 dicembre 2010, ha stabilito che l’amministrazione ha il dovere di comunicare i motivi ostativi attraverso il preavviso di rigetto dell’istanza, permettendo, quindi, allo straniero di far valere le sue ragioni o fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato dalla stessa autorità. Il diniego della cittadinanza italiana era stato emesso solamente perchè la cittadina albanese in passato aveva fornito diverse generalità all’autorità di pubblica sicurezza.


Per i giudici “L’omessa comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” (ai sensi dell’art 10 bis (241/90), ha impedito alla ricorrente di collaborare con l’autorità procedente nel procedimento di accertamento dell’identità personale, al fine di scongiurare eventuali “scambi di persona” e di rappresentare, nell’eventualità, elementi utili a superare motivi ostativi riscontrati, in sede di istruttoria, dalla Questura di Roma.

Sentenza n. 37926 del 21 dicembre 2010 Tar Lazio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 393 del 2008, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Maria Salvo, Francesco Barbieri, con domicilio eletto presso Francesco Barbieri in Roma, via Tarvisio, 1;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

RIGETTO ISTANZA VOLTA AD OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


La Sig.ra *****, cittadina albanese, premesso di aver contratto matrimonio nel dicembre 2007 con il Sig. ***** – da cui si è separata sette anni dopo - e di aver avuto un figlio, espone di aver presentato in data 11.10.2002 istanza di concessione della cittadinanza italiana, dichiarata inammissibile con il decreto del Ministero dell’Interno del 18.5.2005 in base alla considerazione del fatto che, avendo l’istante usato diverse generalità (alias), non appariva certa l’identificazione dell’interessata.

Detto provvedimento è impugnato, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 1 e 10 bis e 21 octies della legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento; difetto di istruttoria, sviamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta.

2) Violazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 6 e segg. della legge 91/1992; degli artt. 2, 3 e 21 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del tempus regit actum, del legittimo affidamento, carenza dei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, con memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.

DIRITTO


Oggetto del contendere è un provvedimento con cui la richiesta di cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile, in quanto non appariva certa la sua identificazione. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.

L’omessa comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” ha impedito alla ricorrente di collaborare con l’autorità procedente nel procedimento di accertamento dell’identità personale, al fine di scongiurare eventuali “scambi di persona” e di rappresentare, nell’eventualità, elementi utili a superare motivi ostativi riscontrati, in sede di istruttoria, dalla Questura di Roma.

Appare evidente che il motivo posto a fondamento del rifiuto “pregiudiziale” oggetto di impugnazione risulta inconsistente, non essendo la fornitura di alias da parte dell’istante un insuperabile elemento atto a determinato incertezza in merito alla identificazione della ricorrente, che avrebbe ben potuto essere convocata per chiarire ed eventualmente sottoporsi agli accertamenti preliminari necessari per raccogliere di informazioni utili per la decisione “di merito” dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Tanto più che l’interruzione dell’istruttoria procedimentale determinata con l’atto impugnato, nella fattispecie in esame, risulta particolarmente ingiustificata vista l’imposizione di termini decadenziali, sancita dall'art. 8, comma 2, della legge n. 91/92, per l’accertamento della sussistenza delle eventuali condizioni ostative all'adozione di un decreto di diniego fondato su motivi inerenti la sicurezza dello Stato previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.

Il ricorso risulta pertanto fondato, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, la cui rinnovazione dovrà per quanto sopra consentire la partecipazione dell’interessata al procedimento nonché il chiarimento della identità.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Fonte: http://www.anolf.it/2G/index.php?option ... e&Itemid=4

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