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MessaggioInviato: 23 ott 2009, 16:01 
G2 con doppia cittadinanza
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Fonte: http://www.astrid-online.it/Immigrazio/ ... _09_09.pdf

Cita:
CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Mercoledì 16 settembre 2009
Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo
Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio
e C. 2670 Sarubbi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 2431 e C. 2670).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio
2009.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 27 luglio scorso la Commissione ha
deliberato di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge in
materia di cittadinanza.
Avverte che, nel frattempo, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 2431 Di
Biagio, recante «Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai
soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995» e n. 2670
Sarubbi, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza».
Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia di quelle già all'ordine del giorno
della Commissione, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma
1, del regolamento.
Lascia quindi la parola alla relatrice, deputata Bertolini, per una relazione illustrativa delle proposte
di legge da ultimo abbinate, aggiungendo che resta inteso - come convenuto nell'ambito dell'Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - che il Comitato ristretto avvierà i propri
lavori quanto prima.
Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, illustra il contenuto delle proposte di legge C. 2431 Di Biagio
e C. 2670 Sarubbi e Granata evidenziando che esse intervengono, analogamente a quasi tutte le altre
proposte di legge all'esame della Commissione, sulla disciplina della cittadinanza modificando
espressamente la legge n. 91 del 1992, che attualmente regola la materia.
Ritiene opportuno, in questa sede, richiamare soltanto taluni profili delle proposte in questione,
rinviando al Comitato ristretto un'analisi più dettagliata delle singole previsioni. Ricorda, inoltre,
che sulla materia è intervenuta la legge n. 94 del 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica» che - all'articolo 1, commi 11 e 12 - ha apportato talune modifiche alla legge n. 91 del
1992, a partire dall'articolo 5 in merito all'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
Ricorda quindi che la proposta di legge C. 2431 Di Biagio interviene in materia di cittadinanza con
talune disposizioni che riguardano, rispettivamente, l'ampliamento della applicabilità del princìpio
dello ius soli e la disciplina applicabile ai figli di genitori provenienti dalla ex Jugoslavia.
La proposta di legge C. 2670 Sarubbi e Granata, a sua volta, interviene su numerosi e puntuali
aspetti della vigente disciplina, con un'articolazione in gran parte analoga a quella della proposta di
legge dei deputati Bressa ed altri (C. 457).
Rileva che le proposte di legge in esame disciplinano, quindi, l'acquisto della cittadinanza per
nascita, ampliando il novero dei casi in cui questa è attribuita in base al criterio dello ius soli. La
proposta di legge C. 2670 prevede, in particolare, una dichiarazione obbligatoria di volontà di un
genitore contestuale alla registrazione anagrafica del nuovo nato, purché lo stesso sia legalmente ed
ininterrottamente soggiornante in Italia da almeno cinque anni ed «attualmente» residente; la
proposta di legge C. 2431 stabilisce che entro un anno dalla maggiore età il soggetto, se in possesso
di un'altra cittadinanza, possa rinunciare alla cittadinanza italiana che ha acquisito essendo nato in
Italia da genitori stranieri di cui almeno uno è residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da
almeno tre anni.
Fa presente che la proposta di legge C. 2670 consente altresì l'acquisto della cittadinanza al minore
figlio di genitori stranieri che abbia «completato» corsi di istruzione presso istituti scolastici del
sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale; interviene inoltre
sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio, prevedendo modifiche della disciplina vigente e
precisando, tra l'altro, che i termini di residenza necessari per l'acquisto della cittadinanza dopo il
matrimonio non sono vincolanti in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Evidenzia che la proposta di legge C. 2670, analogamente alla proposta C. 457 Bressa, introduce
poi un nuovo articolo 5-bis alla legge n. 91 del 1992 prevedendo l'acquisto della cittadinanza da
parte dello straniero che da almeno cinque anni «soggiorna» legalmente nel territorio della
Repubblica senza interruzioni e attualmente vi risiede e che è in possesso di un reddito sufficiente,
previa verifica - ripetibile in caso di inidoneità - della conoscenza della lingua italiana e della vita
civile dell'Italia e della Costituzione italiana. Ricorda, in proposito, che la proposta di legge C. 457
Bressa richiede, a tal fine, il requisito della «residenza» da almeno cinque anni e la verifica della
conoscenza della lingua italiana.
Rileva, infine, che la proposta di legge C. 2670 interviene altresì sui motivi preclusivi
dell'attribuzione della cittadinanza, sul decreto di attribuzione della stessa, sulla procedura di
reiezione delle istanze, sulla concessione della cittadinanza e sul giuramento correlato nonché in
merito a taluni casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza, materia su cui
intervengono anche le proposte di legge Fedi C. 718 e Ricardo Antonio Merlo C. 995.
Donato BRUNO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.

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MessaggioInviato: 23 ott 2009, 16:08 
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Cita:
XVI LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori


Progetto di legge: 2670 (Fase iter Camera: 1^ lettura)

SARUBBI e GRANATA: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza" (2670)

Stato iter: In corso di esame in Commissione


Per i documenti del testo sopracitato e degli altri testi concorrenti:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori ... =2670&ns=2

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Martedì 6 ottobre 2009

Fonte (pag. 42): http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori ... |commis=01

Cita:
Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge n. 2684).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2684 del deputato Mantini, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Avverte che la relatrice integrerà ora la sua relazione introduttiva con riferimento alla proposta di legge da ultimo abbinata, mentre i lavori sul provvedimento proseguiranno nell'ambito del comitato ristretto appositamente costituito.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge n. 2684, presentata dai deputati Mantini e Tassone, prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita da parte dei bambini nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da almeno cinque anni senza interruzioni. L'acquisto della cittadinanza per questa via è subordinato ad una dichiarazione di volontà del genitore nell'atto di nascita. Si consente però poi al cittadino, una volta maggiorenne, di rinunciare alla cittadinanza italiana: una previsione a suo avviso anomala, considerato che la cittadinanza non dovrebbe essere una condizione che si possa acquistare e lasciare a piacimento.
Viene poi portato a sei anni, dagli attuali dieci, il periodo di permanenza legale in Italia al termine del quale lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana, come previsto da altre proposte di legge. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza per questa via, si richiede non solo la sufficiente conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, ma anche il rispetto delle leggi nonché dei diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, in quanto elementi culturali essenziali per una cittadinanza concretamente coerente con i princìpi fondamentali della Costituzione e con i diritti umani.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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