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Autore Messaggio
MessaggioInviato: 10 gen 2010, 00:31 
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Messaggi: 562
il senso di questa specie di "biblioteca legislativa" è quello, oltre che di informare, di autoformarsi e autoinformarsi. =) potete scaricare i testi e leggerli quando preferite..
Cita:
Ddl 733-B - Il pacchetto sicurezza. I principali punti

Ecco alcune tra le principali disposizioni introdotte

-Matrimoni e cittadinanza italianaL’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire, dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio) o dopo tre anni nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli. Le precedenti disposizioni prevedevano un termine di sei mesi. Sarà poi necessario il pagamento di una tassa di 200 euro. Ulteriore stretta sui matrimoni con una modifica al Codice Civile che prevede l’introduzione dell’obbligo di esibire il permesso di soggiorno. Niente più matrimoni quindi neppure tra "irregolare" ed "irregolare", che non comporterebbe nessun tipo di "regolarizzazione";
-Ingresso e soggiorno irregolare Si introduce il reato di ingresso e soggiorno irregolare ma senza che questo comporti l’immediata incarcerazione. E’ prevista un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre è prevista la possibilità di rimpatrio senza il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità competente;
-Iscrizione anagrafica Le istanze di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica, potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, ma solo ai sensi della normativa sanitaria vigente. Si tratta di una lieve attenuazione della norma originariamente contenuta nel testo che prevedeva l’automaticità della richiesta di un certificato di idoneità igienico-sanitaria. In ogni caso moltissime abitazioni, anche tra quelle reperibili dietro lauto compenso nel mercato privato, non potranno rispondere a questo criterio.Ecco uno dei provvedimenti che andranno ad intaccare i diritti dei cittadini migranti, dei comunitari e degli stessi cittadini italiani, con conseguenza a catena sulla possibilità di accesso agli asili nido, alle prestazioni di sostegno al reddito, etc et etc;
-Ricongiungimenti Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari si aggiunge al certificato di idoneità alloggiativa quello igienico-sanitario (in precedenza era richiesto alternativamente il certificato rilasciato dal Comune o dall’ASL locale) entrambi rilasciati dai competenti uffici comunali.
-Visto d’ingresso per ricongiungimento familiare Non sarà più possibile richiedere il visto di’ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato dopo 180 giorni dal perfezionamento della pratica.Svanisce così anche l’unica possibilità di garanzia del diritto all’unità familiare prevista per far fronte alle lentezze burocratiche;
-Esibizione del permesso di soggiorno Si introduce la necessità di esibire il permesso di soggorno per tutti gli atti di stato civile. Ciò significa che anche il semplice ma sacrosanto diritto di riconoscere un figlio, per chi è privo di passaporto, verrà sottoposto al filtro della richiesta del permesso di soggiorno. Una deroga, oltre a quella già prevista per l’assistenza sanitaria, sarà concessa per l’iscrizione dei minori a scuola.
-180 giorni di detenzione nei Cie Si reintroduce dopo la bocciattura del Senato e quella della Camera nell’ambito della discussione sul decreto legge n. 11, il prolungamento dei tempi di detenzione nei Cie fino ad un massimo di 180 giorni;
-Divieto di espulsione e respingimento Cade il diveto di espulsione per i conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado;
-Rimesse di denaro I cosiddetti servizi di money transfer avranno l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e di conservarne copia per dieci anni. Inoltre dovranno comunicare l’avvenuta erogazione del servizio all’autorità competente nel caso riguardi un soggetto sprovvisto di permesso;
-Permesso Ce di lungo periodo L’ottenimento della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana;
-Reati ostativi all’ingresso Dovranno essere prese in considerazione anche le condanne non definitive;
-Un contributo da 80 a 200 euro Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà versare questo contributo economico;
-Esibizione dei documenti Arresto fino ad un anno e multe fino a 2.000 euro;
-Registro per senza fissa dimora Se da un lato viene cancellata per i senza fissa dimora (ma non solo) la possibilità di iscrizione anagrafica, viene istituito presso il Ministero dell’Interno un registro per la schedatura dei cosiddetti clochard;
-Cancellazione anagrafica E’ prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno;
-Permesso di soggiorno a punti E’ disposta l’istituzione di un accordo di integrazione articolato in crediti da sottoscrivere al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. I criteri e le modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento;
-Favoreggiamento ingresso irregolare Vengono inasprite tutte le norme legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, non vengono invece minimamente toccate le sanzioni per quanto concerne gli sfruttatori. Chi, nello sfruttamento di situazioni di soggiorno irregolare, trarrà un ingiusto profitto (chi impiega lavoratori irregolari sottopagati) non vedrà quindi aggravata la sua situazione.

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa


Conseguenze dell’art. 45, comma 1, lett. f) del ddl C. 2180 sul diritto del minore a essere registrato alla nascita

L’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita[1].
L’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno.
La norma che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che oggettivamente scoraggia una protezione del minore e della maternità. Una simile norma appare dunque incostituzionale sotto diversi profili. In primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30, comma 1 Cost.). In secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato.
La norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall’art. 117, comma 1 Cost. che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali. Essa si pone infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli articoli 7 e 8 riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”. La disposizione in oggetto violerebbe inoltre l’art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere un nome.
Le conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari sarebbero gravissime.
I minori che non saranno registrati alla nascita, infatti, resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità, e dunque esposti a ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono essere riconosciuti a ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione, inclusa la scuola.

Proprio a causa della loro invisibilità, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani.
In secondo luogo, vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a quest’ultimi impedito il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato d’abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all’interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dalla legislazione italiana.
E’ probabile, infine, che molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, decidano di non partorire in ospedale. Anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti immigrati irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino che della madre, con un conseguente aumento delle morti di parto e delle morti alla nascita.
Per evitare queste gravissime violazioni dei diritti dei minori (oltre che dei loro genitori), rivolgiamo un appello ai Parlamentari affinché respingano la disposizione di cui all’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza” (C. 2180).

A.S.G.I.

(1) La citata disposizione del disegno di legge modifica l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l’eccezione attualmente prevista in base a cui il cittadino straniero è esonerato dall’obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile.


Pacchetto sicurezza - Il diritto all’istruzione per gli studenti "irregolari"
a cura dell’ Avv. Marco Paggi


Garantite solo le prestazioni scolastiche obbligatorie. A rischio la possibilità di sostenere gli esami di maturità.
Sta per finire l’anno scolastico e si avvicinano gli esami di maturità. Negli ultimi mesi si è discusso molto del diritto all’istruzione per gli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. In alcune città, nelle scorse settimane, due casi avevano visto protagonisti alcuni alunni stranieri costretti a esibire il permesso di soggiorno per potersi presentare davanti alla commissione esaminatrice. Chiarite le vicende, con il riconoscimento della piena legittimità per chiunque, anche se non in possesso del titolo di soggiorno, di portare a compimento il proprio percorso di studi, un’altra questione aveva portato all’ordine del giorno il tema del diritto all’istruzione. Si tratta della vicenda di una ragazza ucraina che frequenta un liceo di Napoli, il Margherita di Savoia, per la quale i compagni di scuola avevano annunciato una petizione, una raccolta di firme, per consentirle di sostenesse gli esami di maturità. Sulla base di una nota del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito di un sistema di monitoraggio della carriera scolastica degli studenti, era stata infatti specificata la richiesta del codice fiscale, per sostenere gli esami finali. Ovviamente, a meno di non esibire un falso, tra l’altro facilmente verificabile, una persona in condizione di soggiorno irregolare non ha e non può avere questo tipo di documento. Anche in questo caso la questione sollevata si è subito sopita, (in piena campagna elettorale risultava anche utile far venir meno alla polemica), anzi, il Ministero dell’Istruzione, nella serata di domenica 7 giugno, ha precisato perentoriamente che “nel caso in cui uno studente fosse per qualsiasi motivo sprovvisto di codice fiscale, verrebbe semplicemente escluso dalla base informativa del Ministero, senza nessuna conseguenza per la sua privacy né per la possibilità di sostenere gli esami di maturità”.
Ma a questo susseguirsi di polemiche e smentite, di proposte e successivi ripensamenti, fa da sfondo il pacchetto sicurezza licenziato dalla Camera e in via di approvazione nell’aula del Senato.
Il ddl 733 infatti non ha risolto a pieno la questione riguardante i cosiddetti presidi-spia. Il testo attualmente vigente del regolamento di attuazione del Testo Unico, all’art.45, prevede espressamente che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.”
Per inciso, questa norma, l’art. 45 del Regolamento di Attuazione, non si occupa necessariamente ed esclusivamente dei minori perché può accadere che, nel momento in cui termina gli studi, uno studente sia passato alla maggiore età, come spesso si verifica anche per i non ripetenti in occasione dell’esame di diploma.


L’art 45 prevede poi, al secondo comma, che “l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado”. Dalla formulazione di questa norma, che per il momento è vigente, dobbiamo ricavare che, indipendentemente dal fatto che l’iscrizione sia avvenuta con riserva o meno, e quindi in mancanza di una documentazione completa, comunque sia, non si pregiudica in ogni caso il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di ogni ordine e grado. Implicitamente il testo ci permette di ricavare che anche il titolo conclusivo della scuola superiore, trattandosi di scuole rientranti nella definizione di scuole di ogni ordine e grado, deve essere garantito. Questo anche se nel frattempo il cittadino straniero, lo studente, è diventato maggiorenne, come capita a molti che si apprestano a sostenere l’esame di maturità.
Su un caso analogo era intervenuto anche il Consiglio di Stato che nel 2007, con una sentenza, precisava come una interpretazione normativa nel senso di inibire l’accesso all’esame di maturità per gli studenti irregolari divenuti maggiorenni, "oltre ad essere priva di un fondamento normativo, rischierebbe di produrre degli effetti irragionevoli: considerato infatti che, nella maggior parte dei casi, il compimento della maggiore età avviene prima del completamento della scuola superiore"
Ma cosa succederà con il pacchetto sicurezza se dovesse essere approvato in base al testo che è stato licenziato alla Camera dopo la proposizione dei tre famosi maxi emendamenti e del voto di fiducia?
Tra le varie disposizioni che sono state oggetto di discussioni ed interpretazioni, spesso delle più disparate e prive di fondamento, da parte di esponenti delle varie forze politiche, c’è una modifica dell’art. 6, comma 2, del T.U. sull’Immigrazione. Proviamo ad analizzare il contenuto delle norme per capire come sono delicati questi passaggi e come tra le pieghe die termini utilizzati in realtà si possano nascondere delle scelte molto importanti che, come andremo a sostenere e dimostrare, hanno una valenza palesemente esclusiva.
L’articolo 6 del T.U. nel suo testo ancora vigente dice che: “fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. L’articolo 6 del T.U. sull’Immigrazione dice cioè che, per prestazioni e servizi presso la Pubblica Amministrazione ed in particolare al fine di rilascio di licenze, autorizzazioni e altri provvedimenti inerenti gli interessi dello straniero, deve essere esibito il permesso di soggiorno, fatta eccezione per i provvedimenti legati ad attività sportiva a carattere temporaneo o per quelli inerenti atti di stato civile o accesso a pubblici servizi. Quindi, per atti di pubblico servizio e per attività sportive temporanee non è necessario esibire il permesso di soggiorno. Per accesso a pubblici servizi possiamo intendere anche il servizio scolastico e l’art. 45 del Decreto di Attuazione garantisce infatti ai minori l’accesso, l’iscrizione, anche con riserva, e comunque anche nel compimento di maggiore età il completamento del percorso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. Anche per gli atti di stato civile la stessa cosa: secondo la normativa oggi vigente, non e’ necessario esibire il permesso di soggiorno.



Di tutt’altra impostazione la modifica che viene proposta con il pacchetto sicurezza. All’art 6, comma 2, le parole " e per quelle inerenti agli atti di stato civile o all’ accesso a pubblici sevizi" sono sostituite dalle seguenti: "per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie". L’eccezione all’esibizione del permesso di soggiorno, che prima riguardava qualsiasi accesso ai pubblici servizi, qualsiasi atto di stato civile e qualsiasi attività sportiva temporanea, è stato ora notevolmente ristretta. Il permesso di soggiorno dovrà ora sempre essere esibito, fatta eccezione per le attività sportive temporanee (come era già disposto in precedenza), per i provvedimenti inerenti l’accesso alle prestazioni sanitarie garantite dall’articolo 35, e per le prestazioni attinenti la formazione scolastica obbligatoria.
Per le cure sanitarie quindi gli irregolari non dovranno mostrare il permesso di soggiorno, non gli sarà richiesto e comunque rimarrà fermo il divieto di segnalazione all’autorità di polizia anche in virtù della non abrogazione dell’art. 35 del T.U. Prevista nella formulazione originaria del ddl ma poi cassata grazie alle pressioni del mondo della santià. Per quanto riguarda invece l’accesso ai pubblici servizi, come regola generale, sarà stabilito che deve essere esibito il permesso di soggiorno, così come per quanto riguarda gli atti di stato civile. Su questo abbiamo già più volte riconosciuto come il problema del riconoscimento della paternità e della maternità sia direttamente interessato dalla formulazione di questa norma, destinata a lasciare quantomeno un’enorme incertezza in capo agli operatori, ovvero agli ufficiali di stato civile, pur tenendo conto che il riconoscimento della maternità/paternità costituiscono indubbiamente un diritto fondamentale sancito a livello internazionale con norme cui la Repubblica Italiana ha dato adesione e che sono pacificamente vincolanti e tutelate dall’articolo 10 della Costituzione.
Se la partita, per quanto riguarda il riconoscimento della maternità e della paternità, rimarrà aperta anche a fronte di questo testo di modifica legislativa, qualche precisazione è opportuno farla per quanto riguarda le prestazioni scolastiche obbligatorie. Abbiamo già detto che, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli stranieri irregolari, teoricamente, dovrebbe mantenersi inalterato il divieto di segnalazione ed escluso l’obbligo di presentare il permesso di soggiorno. Per questa via dovrebbe altresì ritenersi escluso il rischio, per il personale sanitario, di essere sottoposto a responsabilità penale per la violazione degli articoli 361 o 362 del codice penale, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: un incaricato di pubblico servizio o agente di funzioni sanitarie che non dovessero denunciare lo straniero irregolarmente soggiornante che si presentasse nelle sua struttura per cure sanitarie non dovrebbero incorrere nelle responsabilità penali previste dai suddetti articoli dal momento che si dovrebbe considerare prevalente la norma che vieta la segnalazione e che impedisce di richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno. Questa ovviamente è una ipotesi interpretativa. Attualmente ci sembra la più ragionevole ma non mancherà crediamo di essere sottoposta al vaglio della prassi e naturalmente all’interpretazione della magistratura.
La questione centrale che rimane aperta e che necessità di essere affrontata è quella invece relativa alla frequenza scolastica. Riportiamo ancora la formulazione finale dell’art.6, comma 2, del T.U. Sull’immigrazione, così come potrebbe risultare se il testo licenziato dalla Camera fosse approvato anche dal Senato.



Art 6, comma2: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.”
Abbiamo detto che oggi, in base alla normativa vigente, l’art. 45 del regolamento attuativo del Testo Unico garantisce l’iscrizione scolastica, anche con riserva se mancano i documenti, dei minori, e garantisce comunque, anche a chi compie la maggiore età, il compimento del percorso di studi nelle scuole di ordine e grado. Possiamo dire che questa garanzia, contenuta nell’art. 45, reggerà di fronte alle modifiche che il pacchetto sicurezza apporterà all’articolo 6, comma 2, alla prescrizione generale di esibire il permesso di soggiorno salvo casi eccezionali in cui si omette l’obbligo di esibizione? Tale generale obbligo per le varie prestazioni della pubblica amministrazione avrà nella formulazione dell’articolo 6, comma 2, tre sole deroghe: per le attività ricreative e sportive a carattere temporaneo, per gli atti inerenti l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art 35, e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. La puntualizzazione è in questo caso necessaria; dobbiamo distinguere tra conclusione del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado e prestazione scolastiche obbligatorie. I due termini non coincidono affatto e quindi dobbiamo ritenere che quanto stabilito dall’art. 45 del regolamento di attuazione, norma di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria, andrebbe a soccombere. Bisogna quindi immaginare che, se passasse questa norma, l’inesistenza dell’obbligo di mostrare il permesso di soggiorno valga solo per le prestazioni scolastiche obbligatorie (la cosiddetta scuola dell’obbligo) e non per garantirsi anche, una volta ottenuta l’iscrizione, la possibilità di concludere comunque il percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, anche al compimento del diciottesimo anno di età.
La nostra studentessa ucraina, che ora si accinge a sostenere l’esame di maturità, dovrà quindi sperare che nelle “more” (come si dice in gergo) non entri anche in vigore la nuova normativa, il cui iter legislativo è in via di calendarizzazione, per il voto di conferma al Senato. Nel caso entrasse in vigore questa persona dovrebbe esibire il permesso di soggiorno, in quanto l’esame di maturità si colloca al di fuori delle “prestazioni scolastiche obbligatorie”. Come è noto la scuola dell’obbligo non è più limitata soltanto alla frequenza della terza media ma è estesa ai due anni successivi. Questo ci permette di capire come per scuola dell’obbligo non si possa intendere la frequenza fino al termine del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado. L’esame di maturità non rientra nella definizione di scuola dell’obbligo, così come il diploma professionale, e quindi ci troveremo di fronte a quell’incoerenza che già aveva avuto modo di sottolineare il Consiglio di Stato in merito all’interpretazione della normativa vigente, e confermandone la portata applicativa fino al compimento del percorso di studi. Una incoerenza logica e morale per cui si garantirebbe il diritto ad un minore privo del permesso di soggiorno di iscriversi a scuola ma non si garantirebbe al tempo stesso la sua possibilità di portare a completamento il percorso di studi senza esporsi al rischio di espulsione, tramite la richiesta di esibizione del permesso di soggiorno. Quanto questo centri con la sicurezza lo lasciamo giudicare ai lettori. Se volessimo fare un esempio pratico è chiaro che, per quanto riguarda la scuola elementare, o la scuola media inferiore, problemi non ce ne dovrebbero essere (a meno di considerare casi veramente eccezionali) in quanto i soggetti iscritti a tali scuole potranno concludere il percorso di studi non solo rimanendo minorenni, ma rimanendo certi anche che quella fase di studi rientra nelle prestazioni scolastiche obbligatorie. La questione si complica invece (come nel caso della studentessa ucraina) per chi


vuole intraprendere la scuola superiore, o la scuola di formazione professionale, con durata che vada oltre il secondo anno successivo alla terza media. Certo, nulla impedisce di iniziare il percorso scolastico (la normativa questo lo consente), ma non si potrà di fatto concluderlo. La situazione
si configura come una vendetta nei confronti dei figli di cittadini irregolari. Probabilmente ci troveremo ad ascoltare ancora dichiarazioni di chi sostiene che le cose non siano disposte in questo senso; ricordiamo il sottosegretario all’Interno Mantovano e lo stesso Ministro dell’Interno Maroni quando, per quanto riguardava la stessa norma (la modifica all’articolo 6. comma 2) che di fatto impedirebbe le iscrizioni presso l’ufficio di stato civile della paternità o della maternità per gli stranieri irregolari, sostenevano che le modifiche normative non avrebbero prodotto questo tipo di situazione. Se su questo tema, come su quello delle prestazioni scolastiche, questa è la posizione e l’intenzione del Governo, sarebbe però
opportuno tradurre le dichiarazioni in chiari ed inconfutabili riferimenti nel testo della legge. Secondo quello che è scritto infatti le eccezioni alla regola dell’esibizione del permesso di soggiorno (lo dice il testo da loro votato) riguarderebbero, oltre alle attività ricreative e sportive temporanee, solo le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e le prestazioni scolastiche obbligatorie. Per il resto varrebbe la regola dell’esibizione del permesso di soggiorno e di conseguenza, sia per quanto riguarda il riconoscimento della maternità o della paternità nel caso di persone prive di passaporto, come pure per quanto riguarda il compimento del percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, ci troveremmo di fronte all’inibizione dell’esercizio di alcuni diritti fondamentali.
Se il governo vorrà sostenere ancora che la norma, così come confezionata, non comporti la negazione di questi diritti, dovrà passare alle vie di fatto e proporre delle modifiche al testo del pacchetto sicurezza votato finora.


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