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MessaggioInviato: 26 nov 2009, 19:38 
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XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2431


PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati:

DI BIAGIO, ANGELI, BIANCOFIORE, CASTIELLO, CATONE, DIMA, FAVIA, FEDI, FRASSINETTI, GARAVINI, GIRLANDA, LAMORTE, LO PRESTI, GIULIO MARINI, MOFFA, NARDUCCI, PORCU, RAISI, RAZZI, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VIGNALI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995

Presentata l'11 maggio 2009

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare, con un opportuno strumento legislativo, le notevoli crescita ed evoluzione del ciclo migratorio in Italia, segnatamente all'orizzonte delle seconde generazioni degli immigrati.
L'attenzione è rivolta ai figli di immigrati nati in Italia, che non possono essere identificati come italiani, ma piuttosto come «stranieri in patria» od «ospiti nel loro Paese», solo perché non sono ancora considerati completamente italiani.
Il numero di stranieri in Italia risulta triplicato nell'arco di un quindicennio e nel panorama di questa crescita della popolazione straniera un posto di rilievo è certamente occupato da una componente ancora molto giovane, stimolata dall'incremento delle nascite in Italia da genitori stranieri, che ha sollecitato un passaggio da circa 5.000 iscritti all'anagrafe nel 1991 a circa 530.000 immigrati di «seconda generazione», attualmente residenti nel nostro Paese.
Alla luce di tali aspetti, emergono in Italia e nel tessuto sociale i presupposti per l'adozione del concetto giuridico dello «ius soli» ai fini dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei nati sul territorio della Repubblica italiana da genitori stranieri.
Tali disposizioni, già integrate nell'ordinamento da buona parte dei Paesi membri dell'Unione europea, consentirebbero la realizzazione di un processo concreto e proficuo di integrazione delle nuove generazioni di immigrati, escludendo di fatto il sussistere di lungaggini burocratiche e di complicazioni amministrative, già previste dall'ordinamento italiano, che mal si conciliano con l'esigenza di snellimento amministrativo, da un lato, e con quella di sostegno all'integrazione e allo sviluppo di una società globalizzata e multietnica, dall'altro.
Con le disposizioni in esame si intendono dunque stabilire nuovi parametri di acquisto della cittadinanza al fine di perseguire un modello di politica migratoria che sia al passo con i processi di integrazione e con il mutamento economico, politico e culturale e che consenta di attuare una corretta compenetrazione di fattori sociali in modo da esorcizzare l'ipotesi di creare una generazione «contro», magari animata da sentimenti di ostilità e di alienazione rispetto al resto della società.
La modifica alla normativa relativa all'acquisizione della cittadinanza ha l'ambizione di rendere palpabile l'equiparazione dei diritti e dei doveri, tra cittadini italiani e cittadini nati in Italia da genitori stranieri ivi residenti, attraverso un «cambio di rotta» dallo «ius sanguinis» allo «ius soli», come principio giuridico di riferimento.
Le disposizioni sancite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, fondano l'acquisizione dalla cittadinanza sul criterio dello «ius sanguinis» imperniato sull'elemento della discendenza o della filiazione, inteso dunque come unico veicolo di attribuzione a seguito della nascita, mentre l'acquisizione «iure soli» viene limitata esclusivamente ai figli ignoti di apolidi o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori; con l'ampliamento dell'applicabilità del princìpio dello «ius soli» si identificherebbe come cittadino originario chi nasce sul suolo del territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
Lo «ius soli» non si basa, come lo «ius sanguinis», sui princìpi di «ethnos» e di «demos», cioè sull'idea che per essere un cittadino, cioè per essere «demos», occorre essere «uno di noi», cioè appartenere all'«ethnos», ma è necessario e sufficiente nascere sul territorio di un determinato Stato per esserne considerato cittadino.
La presente proposta di legge vuole essere non un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per tracciare un nuovo percorso di integrazione sociale e un processo in continua evoluzione e innovazione che consentirebbe al nostro Paese di adeguarsi in maniera concreta a quanto già stabilito dagli altri Paesi membri dell'Unione europea.



Cita:
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nascita)

1. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e ivi legalmente risiede.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto, se in possesso di un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana.
3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non è provato il possesso di un'altra cittadinanza».


Art. 2.
(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla ex Jugoslavia che sono giunti in Italia entro il 21 novembre 1995, qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è comunque considerato cittadino italiano per nascita ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista un'altra cittadinanza».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come, rispettivamente, modificato e introdotto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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